Organi di indirizzo politico/amministrativo in corso
Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano:
a) atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo
b) curriculum
c) compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
d) dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
e) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti
f) dichiarazioni di cui all'art.2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli art.3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.